Quota 100 per i sanitario a fronte dell’ emergenza COVID 19 si applica lo stop all’ INCUMULABILITA’

E che stop sia…… termina cosi la clausola dell’incumulabilità della pensione “Quota 100” con redditi da lavoro nei confronti del personale medico e di quello infermieristico, già titolare di trattamento pensionistico c.d. quota 100, richiamato in servizio per fare fronte all’emergenza COVID-19. Lo rende noto l’Inps nella Circolare numero 41/2020 pubblicata ieri dall’ente previdenziale. La comunicazione fa seguito al DL 14/2020 (Decreto sull’emergenza del Covid-19) recante, tra l’altro, misure straordinarie per l’assunzione di medici specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario in quiescenza.

L’articolo 1, co. 6 del citato DL ha previsto sino al 31 luglio 2020 e comunque entro il termine dello stato di emergenza la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, per una durata massima di sei mesi. Per evitare che al personale in questione venga sospeso il pagamento della pensione con “quota 100” (le regole generali, infatti, prevedono l’incumulabilità del trattamento pensionistico in parola con i redditi da lavoro autonomo) il decreto legge 14/2020 ha previsto, con norma eccezionale, la disapplicazione delle disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione e il relativo reddito da lavoro autonomo.

A tal riguardo l’INPS precisa che ai fini della cumulabilità, il reddito da lavoro autonomo per il quale non opera il divieto di cumulo deve riferirsi esclusivamente agli incarichi di lavoro autonomo conferiti per il contrasto all’emergenza epidemiologica, la cui durata non deve essere superiore ai sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza. La deroga al divieto di cumulo reddito/pensione opera esclusivamente nei confronti dei titolari di pensione c.d. quota 100.

Per evitare la sospensione nel pagamento della pensione è sufficiente che gli interessati comunichino all’Inps, attraverso gli indirizzi di posta elettronica istituzionale o di posta elettronica certificata delle medesime, di avere ripreso l’attività lavorativa in forma autonoma per emergenza COVID-19, indicando la durata del relativo incarico.

Al termine dello stato di  emergenza sanitaria, gli interessati dovranno integrare tale comunicazione trasmettendo il Modulo “AP139”– compilando, in particolare, la sezione 4, dedicata alle fattispecie reddituali cumulabili in virtù di espressa deroga normativa, con l’indicazione “Emergenza COVID-19” nel campo relativo all’attività lavorativa – unitamente alla documentazione attestante il conferimento dell’incarico ai sensi della richiamata normativa, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 117 del 9 agosto 2019 e le modalità di dichiarazione di cui al messaggio n. 54 del 9 gennaio 2020

Emanuela Maria Maritato

Ap139 e Ap 140 compilati da tutti i pensionati per quota 100? Vediamolo nello specifico.

Attraverso il messaggio numero 54/2020 l’ente previdenziale inps da il via libera a chi ha scelto di pensionarsi con quota 100 di procedere con la dichiarazione, con il suddetto messaggio infatti rende pubblicamente noto che sono stati pubblicati i moduli per comunicare la percezione di redditi incumulabili con la pensione.

L’adempimento ricade sui soggetti che fanno domanda di pensione con quota 100, cioè con un’età non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 38 anni, ai sensi del dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019. La pensione così ottenuta è infatti soggetta al divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione di quelli di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5 mila euro lordi annui. Il divieto vige dal giorno di decorrenza della pensione fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 31 dicembre 2022) e comporta la sospensione dell’erogazione della pensione nell’anno di percezione di redditi incumulabili.L’ente previdenziale ha pubblicato al riguardo il modulo AP 140 da presentare contestualmente alla produzione della domanda di pensione ed il modulo AP 139 dedicato ai soggetti già pensionati che debbano dichiarare l’importo annuo dei redditi cumulabili/incumulabili o il venir meno di un reddito incumulabile per l’anno successivo alla precedente comunicazione (al fine di ottenere il ripristino della pensione sospesa). Il modello AP 140 va presentato sempre, anche in assenza di redditi incumulabili, al momento della presentazione della domanda di pensione; il modello AP 139 andrà presentato, invero, solo in caso di varianza della situazione reddituale o di conferma della percezione di redditi che formano oggetto di segnalazione all’ente previdenziale.
I moduli si compongono di quattro sezioni. La sezione 1, cioè la dichiarazione d’assenza di redditi nell’anno in corso, va selezionata qualora il pensionando non preveda di percepire redditi a partire dalla data di decorrenza della pensione, sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia.
La sezione 2 va compilata se il pensionato percepisce redditi da lavoro autonomo o dipendente (o da lavoro autonomo occasionale superiore a 5mila euro) successivi alla data di decorrenza della pensione indicando la data di inizio di percezione del reddito (mm/aaaa). Si tratta dei redditi incumulabili per i quali scatta la sospensione nell’erogazione della pensione con quota 100 sino alla cessazione del reddito o alla maturazione della pensione di vecchiaia.

La sezione 3 va compilata da coloro che percepiscano redditi dopo la decorrenza della pensione ma formalmente imputabili al periodo antecedente la decorrenza della pensione stessa (e quindi pienamente cumulabili) facendo attenzione a precisare la data di prestazione dell’attività lavorativa (inizio e fine). La dichiarazione è importante perchè in mancanza, l’Istituto provvederà ad imputare all’intero anno il reddito da lavoro risultante dai moduli fiscali presenti in Anagrafe Tributaria con il rischio di una sospensione della pensione per un periodo più ampio rispetto a quello dovuto (resta salva la facoltà dell’interessato di dimostrare, anche mediante la produzione di idonea documentazione, l’imputabilità di tali redditi al periodo precedente la decorrenza della pensione). La sezione 4 va, infine, compilata da coloro che percepiscono dei redditi cumulabili ai sensi delle indicazioni di cui alla Circolare Inps 117/2019 al punto 1.3 per espressa deroga normativa (es. indennità percepite dagli amministratori locali, compensi per i giudici onorari, tributari e di pace, sacerdoti eccetera). La sezione andrà compilata sempre, a prescindere dall’entità del reddito conseguito.I soggetti che già abbiano comunicato l’assenza di redditi (sezione 1) sono esentati dal ripresentare ogni anno la dichiarazione reddituale all’Inps in caso di invariabilità della situazione reddituale. Così, a titolo di esempio, il pensionato che ha già dichiarato nella domanda di pensione Quota 100 l’assenza di redditi per l’anno 2019 con il modello AP 140, in caso di invariabilità della situazione reddituale per l’anno 2020 (assenza di percezione dei redditi incumulabili e/o cumulabili), non dovrà effettuare nuovamente la dichiarazione per l’anno 2020 compilando il modello AP 139.I soggetti, invece, che hanno già dichiarato la presenza di redditi incumulabili per l’anno 2019, con l’effetto di sospensione della pensione per il 2019, in caso di variazione della situazione reddituale per l’anno 2020 sono tenuti a comunicare all’INPS l’assenza di percezione di redditi incumulabili (compilando pertanto la prima sezione del modello) per richiedere la riattivazione dei pagamenti con riferimento a tale annualità non operando, ai sensi della normativa vigente, per l’anno 2020 la sospensione.

Maritato Emanuela Maria 

Covid: Per un lavoratore dipendente è considerato infortunio sul lavoro

Il contagio da COVID-19 in occasione di lavoro è considerato infortunio con diritto, pertanto, del lavoratore alla relativa tutela prevista dall’INAIL. Lo stabilisce l’articolo 42, co. 2 del DL 18/2020 (Decreto Legge “Cura Italia”) approvato dal consiglio dei ministri per il contrasto all’emergenza epidemiologica. In tal caso il lavoratore ha diritto alle tutele Inail anche per il periodo di quarantena, mentre al datore di lavoro l’evento non è considerato nell’andamento infortunistico ai fini del calcolo dei premi assicurativi (bonus/malus).Il decreto legge stabilisce che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro (concetto che, come noto, abbraccia sia il contagio avvenuto sul luogo di lavoro sia nel tragitto casa-lavoro e, in generale, a tutto ciò che sia accessorio o connesso con il lavoro sia pure accidentalmente), l’interessato possa conseguire le le prestazioni economiche previste dall’Inail. In tal caso il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato (es. indennità giornaliera per inabilità temporanea; la rendita per l’inabilità permanente; la rendita ai superstiti, eccetera).Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. Il decreto prevede, inoltre, che i predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. Ciò significa che non ci sarà un aumento dei premi assicurativi per i datori di lavoro (sia per i primi due anni di attività sia per gli anni successivi ai primi due anni). La misura in discussione, è prevista esclusivamente ai lavoratori, pubblici e privati, iscritti, in ragione della loro attività, alla medesima assicurazione INAIL (restano esclusi gli autonomi).L’articolo 26 del DL 18/2020 prevede, inoltre, che il periodo trascorso in quarantena, con sorveglianza attiva e/o in permanenza domiciliare fiduciaria (per i casi in cui l’esposizione al rischio contagio non è causato in occasione di lavoro), è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto (periodo di malattia durante il quale non si può essere licenziati). Al ricorrere di questi casi, il medico curante è tenuto a redigere il certificato di malattia per i relativi periodi indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena.L’equiparazione riguarda solo i dipendenti del settore privato (per i dipendenti pubblici una analoga misura era stata già adottata ai sensi dall’articolo 19 del D.L 2 marzo 2020, n. 9). E’ introdotta poi, una sorta di «sanatoria» per i certificati trasmessi prima dell’entrata in vigore della nuova norma, ritenendoli validi anche in assenza del provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. Quest’ultimo non è necessario neppure nei casi in cui il lavoratore si trovi in malattia accertata da Covid-19.La nuova tutela di malattia non comporta oneri a carico dei datori di lavoro né dell’Inps che eroga l’indennità di malattia, in quanto il costo va sulla fiscalità generale seppure fino alla spesa di 130 milioni di euro. Raggiunto il limite, anche in via prospettica, non è più riconosciuta la tutela.Una ulteriore disposizione prevede che a favore dei dipendenti pubblici e privati, disabili gravi la possibilità di restare a casa fino al prossimo 30 aprile 2020, equiparando il relativo periodo di assenza dal lavoro a ricovero ospedaliero. La norma riguarda i lavoratori che rientrino in una delle seguenti condizioni: 1) soggetti a cui sia stata riconosciuta una disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104; 2) soggetti in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della citata L. n. 104

Emanuela Maria Maritato 

Invalidità civile: viene semplificato l’iter anche a coloro che hanno un età compresa tra i 18 e i 67 anni

Dal prossimo 1° aprile 2020 entreranno ufficialmente in vigore tutte quelle che sono le semplificazioni in materia di concessione delle prestazioni economiche di invalidità economiche di invalidità civile, di cecità o di sordità per i cittadini in età lavorativa tra 18 e 67 anni.

Anche per questi soggetti, al pari di quanto attualmente accade per i soggetti non più in età lavorativa l’inps concederà la comunicazione in modalità anticipata di tutte le informazioni relative alla cosi definite prestazioni socio- economiche, sin da subito, ovvero già durante il momento della presentazione della domanda di invalidità.

Quanto su esposto viene reso noto dall’Inps attraverso il messaggio numero

1275/2020 ad integrazione delle indicazioni già fornite nello scorso mese di dicembre con il messaggio numero 4601/2019.Terminata con successo la fase di sperimentazione (operativa dal 10 dicembre 2019 per le sole domande presentate trasmesse online dai patronati) dal 1° aprile 2020 sarà pienamente operativa la modalità di presentazione semplificata delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni. Nello specifico al momento della presentazione della domanda di invalidità il cittadino dovrà fornire non solo le indicazioni per l’accertamento sanitario (richiedente, rappresentante legale, recapiti, accertamento) ma anche altri dati funzionali alla liquidazione dell’eventuale prestazione economica (dati dell’eventuale ricovero; dati relativi allo svolgimento di attività lavorativa; dati reddituali;modalità di pagamento; delega alla riscossione di un terzo o di associazioni). La novità consentirà di contrarre i tempi di erogazione dei benefici economici connessi al riconoscimento dell’invalidità civile, cecità o sordità ( attualmente tali informazioni vengono trasmesse, tramite il modello AP70, solo al termine della fase sanitaria con un allungamento dei tempi di pagamento delle prestazioni) e sarà obbligatoria per tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni che presenteranno domande di invalidità civile, cecità e sordità.

In alcune casistiche esempio:soggetto ricoverato al momento della presentazione della domanda o titolare di altre prestazioni di invalidità incompatibili, sarà tuttavia necessario completare comunque il modello “AP70” dopo la conclusione dell’iter sanitario.

Emanuela Maria Maritato

CORONAVIRUS, ASSOTUTELA: “DENUNCIA QUERELA CONTRO PROTEZIONE CIVILE SU SOLDI PUBBLICI SPESI”

“Stando ai numeri e alle dichiarazioni del commissario straordinario della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in queste settimane nel nostro Paese si morirebbe “solamente” di Coranavirus Covid-19. I numeri del contagio, legato al contagioso virus, sono assolutamente preoccupanti e l’attenzione istituzionale è chiaramente altissima, ma in molti, incluso Borrelli, sembrerebbero dimenticare le vittime e i malati a causa di altre patologie e malattie che ogni anno si ripetono con preoccupante sistematicità. Vorremmo dunque capire dal commissario straordinario quali siano i veri numeri dell’attuale emergenza sanitaria visto e considerato che viene peraltro usata una procedura di calcolo di malati e contagiati che non convince molto, esperti del settore inclusi. C’è poi una altra questione: come vengono investiti i soldi pubblici, derivanti dai cittadini e destinati alla protezione civile italiana per affrontare l’emergenza Coronavirus. Su questo Borrelli tace, non comunica numeri, non dice come vengono spesi e investiti. È quanto mai chiaro che bisogna fare opportuna chiarezza, in nome della trasparenza amministrativa nei riguardi degli italiani: per questa ragione, Assotutela sta vagliando la possibilità di depositare una denuncia querela alla Procura della Repubblica e, al contempo, un esposto agli enti competenti al fine di comprendere che dove vanno a finire i soldi pubblici, che arrivano sul conto corrente della protezione civile italiana”.
Così, in una nota, il presidente di Assotutela, Michel Emi Maritato, e il coordinatore politiche locali di Assotutela, Orazio Scuro.

CORONAVIRUS, CARAMANICA(RA): “CONTE ASSICURI VETERINARIO IN CANILI CHIUSI”

“Al nostro partito, Rivoluzione Animalista, stanno giungendo notizie preoccupanti e sconcertanti in merito alla chiusura di numerosi canili italiani, lasciati in stato di abbandono e nel completo degrado in seguito alla grave emergenza sanitaria, legata al Coronavirus Covid – 19. Continue reading